Sono state sufficienti poco più di ventiquattr’ore alTar della Lombardia per sciogliere la riserva e accogliere la richiesta di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento adottato da Ats Insubria lo scorso autunno che aveva portato, non senza strascichi polemici (soprattutto sul fronte politico locale), al commissariamento della Fondazione Molina.
Traducendo le cinque pagine redatte dal giudice Diego Spampinato del Tribunale amministrativo regionale, l’impugnazione del presidente Christian Campiotti, proposta per tramite degli avvocati Stefano D’Ancona e Maria Teresa Vaccaro, è andata a buon fine. Di più, annullando la delibera numero 462 dell’Agenzia di tutela della salute Insubria del 25 novembre scorso, è stato dichiarato decaduto il commissario Carmine Pallino e, al tempo stesso, è stato disposto il reintegro immediato al comando della Fondazione sia del presidente Campiotti sia del suo Cda.
Con l’accoglimento dell’istanza di sospensiva, i giudici amministrativi hanno inoltre stabilito che Campiotti resterà in sella quantomeno fino al prossimo 10 ottobre. Per quella data si discuterà infatti nel merito l’appropriatezza o meno della delibera con la quale Ats Insubria ha commissariato la Fondazione Molina. Nel fare cadere con efficacia immediata la delibera dell’ex Asl varesina, il Tar ha rilevato diversi profili di fondatezza nel ricorso dei legali di Campiotti. Tanto per dirne una, il provvedimento di commissariamento è stato ritenuto del tutto sproporzionato rispetto al prestito obbligazionario di 450mila euro effettuato a favore di Rete 55 Evolution Spa.
Già, perché l’investimento oggetto di contestazione rappresenta poco meno del 3 per cento dell’intero patrimonio liquido della Fondazione, che ammonta a oltre 10 milioni di euro (sette cash e tre di beni mobili e immobili frutto delle donazioni delle famiglie varesine).
A seguire il ragionamento del Tar, sarebbe bastata una censura o, al limite, un annullamento della delibera, tenuto conto che, ancora prima che Campiotti si insediasse alla presidenza, è stato sottoscritto un regolamento che consentiva ai vertici di disporre con la più ampia discrezionalità del patrimonio della Fondazione Molina.
Inoltre, il Tar ha puntato l’indice contro «l’eccesso di potere» di Ats, tra l’altro incapace di comprendere che il prestito obbligazionario in nessun modo avrebbe fatto perdere la qualifica di onlus e ha stigmatizzato «la violazione del giusto procedimento», che ha comportato un «grave danno» e una «irreparabile lesione dell’immagine» sia di Campiotti sia degli altri componenti del consiglio di amministrazione.
In altre parole – chiosa il Tribunale amministrativo -, «la gestione commissariale» disposta dall’Agenzia della tutela della salute Insubria «non appare congruente con l’oggetto della causa», vale a dire la sottoscrizione di strumenti finanziari come, nello specifico, i 450 mila euro di obbligazioni acquistate da Rete 55 Evolution.